check out the Iusreporter.it swicki at eurekster.com
La subordinazione e la cd. subordinazione attenuata: cenni
di Giorgio Vanacore
avvocato
I) È noto che, secondo il diritto vivente, avuto riguardo alla posizione del lavoratore, costituiscono elementi indicatori di un rapporto di subordinazione: a) il di lui assoggettamento al potere direttivo del datore; b) la continuità e personalità della prestazione, nonché il suo inserimento nell’organizzazione imprenditoriale datoriale, con conseguente limitazione di autonomia organizzativa ed assenza di rischio economico; c) l’eterodeterminazione dell’orario e del luogo di lavoro; d) la predeterminazione della retribuzione...
L'articolo è disponibile su IRdoc
Il contratto di albergo
di Marco Cardillo
Definizione e natura
La legge italiana non disciplina espressamente il "contratto di albergo": non se ne trova menzione, infatti, né nel codice civile né nelle leggi speciali. Esiste invece una particolareggiata disciplina relativa ad aspetti specifici del rapporto tra albergatore e cliente quali il deposito in albergo e la responsabilità dell'albergatore per le cose portate o consegnate in albergo (artt. 1783-1786 c.c.), il privilegio dei crediti dell’albergatore sulle cose del cliente e la prescrizione del credito dell'albergatore (art. 2930 c.c.). Si tratta pertanto di un contratto formalmente atipico che tuttavia conosce ampia diffusione nella prassi sociale. Il contratto d'albergo viene definito come il contratto con cui l’albergatore, dietro corrispettivo di un prezzo, si obbliga a fornire al cliente una unità abitativa arredata e tutti i servizi, necessari o eventuali (lavanderia, riassetto della camera della camera, somministrazione di pasti, uso del telefono e di apparecchi radiotelevisivi, ecc.), che consentano un soggiorno in locali organizzati a tale scopo. Si tratta dunque di una fattispecie complessa, il cui contenuto consiste in prestazioni molteplici, di dare e di facere, dovute dall'albergatore, alcune fondamentali, cioè quelle di fornire l'alloggio e i servizi ad esso collegati (riassetto della camera, somministrazione di luce e acqua, fornitura della biancheria), altre accessorie ed eventuali (somministrazione di pasti, servizio bar, lavanderia, centro benessere etc)...
L'articolo è disponibile nel blog di Iusreporter.it
IL MANTENIMENTO DEI FIGLI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 54/2006 SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO ED IN PARTICOLARE IL CONCETTO DI “TENORE DI VITA” DI CUI AL QUARTO COMMA
L’articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 così dispone: “(Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole...
L'articolo è disponibile nel blog di Iusreporter.it.