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IL MANTENIMENTO DEI FIGLI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 54/2006 SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO ED IN PARTICOLARE IL CONCETTO DI “TENORE DI VITA” DI CUI AL QUARTO COMMA
L’articolo 155 del codice civile, nel nuovo testo introdotto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 così dispone: “(Provvedimenti riguardo ai figli) Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole...
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